Enzo Ottino srl


ANALISI DELLE ACQUE


UN SERVIZIO PER LE STRUTTURE CONDOMINIALI A GARANZIA DELLA QUALITA' E TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI

Per definizione, è detta potabile l'acqua che può essere bevuta o impiegata nella preparazione degli alimenti senza pregiudizio alcuno per la salute.

I danni alla salute possono derivare da contaminanti, di natura chimica o microbiologica, che l'acqua può raccogliere durante il suo ciclo, contaminanti che possono essere naturalmente presenti nell'ambiente o perchè dispersi dalle attività umane.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'acqua è considerata potabile se presenta i requisiti di qualità riportati nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Tale normativa stabilisce i limiti massimi ammissibili per le sostanze che possono essere presenti nell'acqua destinata al consumo umano; definisce inoltre i soggetti cui tale normativa si applica, gli obblighi degli stessi e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AGLI EDIFICI CONDOMINIALI

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa allo specifico caso degli Edifici Condominiali, occorre considerare che all'Art. 2, comma 1, lettera b) viene stabilito che il cosiddetto "impianto di distribuzione domestico" è costituito dalle "condutture, i raccordi, le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna".

La delimitazione tra "impianto di distribuzione domestico" e rete di distribuzione esterna viene denominata "punto di consegna" ed è normalmente costituita dal contatore.

Per il "gestore del servizio idrico integrato" si considera che esso abbia adempiuto ai propri obblighi quando i valori di parametro indicati nell'Allegato I sono rispettati nel punto di consegna (Art. 5, comma 2); nello stesso articolo e comma viene inoltre stabilito che "il responsabile della gestione dell'edificio deve assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto".

La normativa vigente pone a carico del gestore del servizio idrico l'obbligo di effettuare controlli periodici per la verifica della qualità dell'acqua (controlli interni) ed a carico dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente i controlli necessari per verificare (controlli esterni) che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di cui al Decreto 31/2001.

Per contro, la responsabilità del gestore dell'Edificio Condominiale nel garantire i valori di parametro non implica necessariamente che vi sia da parte sua l'obbligo di controlli analitici periodici.

Tale opportunità viene lasciata ad una specifica valutazione del Condominio e dell'Amministratore, sulla base dello stato e consistenza dell'impianto condominiale di distribuzione idrica.

In presenza di impianti di vecchia costruzione, comprendenti in particolare vasche di accumulo dell'acqua potabile ed impianti di aumento pressione, a nostro avviso ed in applicazione del principio di prudenza e per la salvaguardia della responsabilità propria e quella dei condomini, risulterebbe opportuno tenere sotto controllo gli impianti idrici comuni, attraverso l'adozione di misure quali la sorveglianza degli impianti idrici (interventi di manutenzione) e l'adozione di interventi correttivi in caso di mancato rispetto del requisiti di qualità al rubinetto, che può essere riscontrata unicamente quando l'acqua sia stata analizzata sia sotto il profilo chimico che microbiologico.

PROPOSTA PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI

La nostra proposta prevede l'effettuazione di controlli analitici sulle acque condominiali con una certa cadenza, semestrale od annuale.

Tenuto conto che i controlli periodici di tutti i numerosi parametri di cui all'Allegato I del Decreto 31/2001 sono a carico del gestore del servizio idrico, e che le verifiche degli stessi parametri sono a carico dell'ASL, l'analisi periodica dell'acqua proposta si limiterà alla determinazione dei parametri di cui All'Allegato II, Tabella A ("Controllo di routine").

Tale controllo mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano, nonchè informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile.

Verranno sottoposti a controllo di routine i seguenti parametri (tra parentesi i metodi di analisi impiegati):

- pH (UNI EN ISO 10523:2012)

- Conducibilità (UNI EN 27888:1995)

- Azoto nitrico (UNI EN ISO 10304-1:2009)

- Colore (APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)

- Odore (APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)

- Sapore (APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)

- Ferro (UNI EN ISO 11885:2009)

- Cloro residuo libero (Metodo Inteno AQ 2:2007)

- Azoto ammoniacale (UNI EN ISO 14911:2001)

- Torbidità (APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)

- Coliformi totali (UNI EN ISO 9308-1:2002)

- Escherichia Coli (UNI EN ISO 9308-1:2002)

Il prelievo dei campioni da analizzare verrà effettuato da nostro personale specializzato, rispettando scrupolosamente tutte le procedure di preparazione dei contenitori, le modalità di prelievo e sterilizzazione, le modalità di conservazione della catena del freddo ed i tempi di consegna al laboratorio.

Per le analisi la nostra società si avvarrà di Laboratorio di analisi locale, di proprietà pubblica, dotato di Certificazione Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e di Accreditamento ACCREDIA.

La nostra società consegnerà all'Amministrazione Condominiale i referti, controfirmati dal Responsabile del Laboratorio, comprovanti i risultati delle analisi. Tali referti dovranno essere conservati per il periodo di anni cinque a cura dall'Amministrazione Condominiale stessa. E' consigliata l'adozione di un "Registro condominiale" di controllo della qualità delle acque, con l'annotazione dei risultati delle analisi effettuate.

In caso di non conformità, i risultati saranno anticipati telefonicamente nel più breve tempo possibile; al verificarsi di tale eventualità, l'Amministratore risulta tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità e ad informare i consumatori interessati circa gli eventuali comportamenti da adottare, eventualmente anche su suggerimento della ASL competente debitamente informata.

Avendo l'Art. 2, comma 1, lettera C, del Decreto 31/2001 (con l'integrazione prevista nel Decreto 27/2002) equiparato al "gestore del servizio idrico integrato" "chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili", occorre tenere presente che l'Amministratore condominiale risulta soggetto alle sanzioni di cui all'Art. 19 del Decreto 31/2001, variamente modulate a seconda della violazione riscontrata: da un minimo di Euro 5.164,00 per il mancato mantenimento dei requisiti fissati nell'Allegato I, ad un massimo di Euro 61.974,00 qualora venga fornita acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.


COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'effettuare, a cura e spese della Enzo Ottino Srl, il prelievo di campioni di acqua in un punto ben definito ed indicato dall'Amministrazione lungo la rete idrica condominiale.

Sui campioni prelevati, con le modalità indicate nella "Proposta per effettuazione controlli periodici", verranno effettuate tutte le analisi chimiche e batteriologiche indicate nella "Proposta" stessa.

Il referto delle analisi effettuate da Laboratorio Certificato ed Accreditato sarà consegnato all'Amministrazione secondo le modalità indicate nella "Proposta" sopra menzionata.

I costi per l'espletamento del servizio saranno i seguenti:

- Euro 125,00 + IVA (ed eventuali bolli) per n. 1 analisi in un anno

- Euro 220,00 + IVA (ed eventuali bolli) per n. 2 analisi in un anno

I valori sopra indicati si intendano validi unicamente per prelievi effettuati su Edifici Condominiali situati nell'ambito geografico della Provincia di Biella.



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