ANALISI
DELLE ACQUE
UN SERVIZIO
PER LE STRUTTURE CONDOMINIALI A GARANZIA
DELLA QUALITA' E TUTELA DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
REQUISITI DI QUALITA' DELLE
ACQUE POTABILI
Per
definizione, è detta potabile l'acqua che può
essere bevuta o impiegata nella preparazione
degli alimenti senza pregiudizio alcuno per la
salute.
I danni alla
salute possono derivare da contaminanti, di
natura chimica o microbiologica, che l'acqua
può raccogliere durante il suo ciclo,
contaminanti che possono essere naturalmente
presenti nell'ambiente o perchè dispersi dalle
attività umane.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
L'acqua è
considerata potabile se presenta i
requisiti di qualità riportati nel Decreto
Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione
della Direttiva 98/83/CE relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo
umano, modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Tale
normativa stabilisce i limiti massimi
ammissibili per le sostanze che possono essere
presenti nell'acqua destinata al consumo
umano; definisce inoltre i soggetti cui tale
normativa si applica, gli obblighi degli
stessi e le sanzioni applicabili in caso di
violazione di tali obblighi.
APPLICAZIONE
DELLA
NORMATIVA AGLI EDIFICI CONDOMINIALI
Per quanto
riguarda l'applicazione della normativa allo
specifico caso degli Edifici Condominiali,
occorre considerare che all'Art. 2, comma 1,
lettera b) viene stabilito che il cosiddetto
"impianto di distribuzione domestico" è
costituito dalle "condutture, i raccordi, le
apparecchiature installati fra i rubinetti
normalmente utilizzati per l'erogazione
dell'acqua destinata al consumo umano e la
rete di distribuzione esterna".
La
delimitazione tra "impianto di distribuzione
domestico" e rete di distribuzione esterna
viene denominata "punto di consegna" ed è
normalmente costituita dal contatore.
Per il
"gestore del servizio idrico integrato" si
considera che esso abbia adempiuto ai
propri obblighi quando i valori di
parametro indicati nell'Allegato I sono
rispettati nel punto di consegna (Art. 5,
comma 2); nello stesso articolo e comma
viene inoltre stabilito che "il
responsabile della gestione dell'edificio deve
assicurare che i valori di parametro fissati
nell'allegato I, rispettati nel punto di
consegna, siano
mantenuti nel punto in cui l'acqua
fuoriesce dal rubinetto".
La normativa
vigente pone a carico del gestore del servizio
idrico l'obbligo di effettuare controlli
periodici per la verifica della qualità
dell'acqua (controlli interni) ed a carico
dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente i controlli necessari per
verificare (controlli esterni) che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i
requisiti di cui al Decreto 31/2001.
Per contro,
la responsabilità del gestore dell'Edificio
Condominiale nel garantire i valori di
parametro non implica necessariamente che vi
sia da parte sua l'obbligo di controlli
analitici periodici.
Tale
opportunità viene lasciata ad una specifica
valutazione del Condominio e
dell'Amministratore, sulla base dello stato e
consistenza dell'impianto condominiale di
distribuzione idrica.
In presenza di
impianti di vecchia costruzione,
comprendenti in particolare vasche di
accumulo dell'acqua potabile ed impianti
di aumento pressione, a nostro avviso ed in
applicazione del principio di prudenza e
per la salvaguardia della responsabilità
propria e quella dei condomini, risulterebbe
opportuno tenere sotto controllo gli
impianti idrici comuni, attraverso
l'adozione di misure quali la sorveglianza
degli impianti idrici (interventi di
manutenzione) e l'adozione di interventi
correttivi in caso di
mancato rispetto del requisiti di qualità al rubinetto,
che può essere
riscontrata unicamente quando l'acqua sia
stata analizzata sia sotto il profilo
chimico che microbiologico.
PROPOSTA
PER
EFFETTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI
La nostra
proposta prevede l'effettuazione di controlli
analitici sulle acque condominiali con una
certa cadenza, semestrale od annuale.
Tenuto conto
che i controlli periodici di tutti i numerosi
parametri di cui all'Allegato I del Decreto
31/2001 sono a carico del gestore del servizio
idrico, e che le verifiche degli stessi
parametri sono a carico dell'ASL, l'analisi
periodica dell'acqua proposta si limiterà alla
determinazione dei parametri di cui
All'Allegato II, Tabella A ("Controllo di
routine").
Tale
controllo mira a fornire ad intervalli
regolari informazioni sulla qualità
organolettica e microbiologica delle acque
fornite per il consumo umano, nonchè
informazioni sull'efficacia degli eventuali
trattamenti dell'acqua potabile.
Verranno
sottoposti a controllo di routine i seguenti
parametri (tra parentesi i metodi di analisi
impiegati):
- pH (UNI EN
ISO 10523:2012)
-
Conducibilità (UNI EN 27888:1995)
- Azoto
nitrico (UNI EN ISO 10304-1:2009)
- Colore
(APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)
- Odore (APAT
IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)
- Sapore
(APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)
- Ferro (UNI
EN ISO 11885:2009)
- Cloro
residuo libero (Metodo Inteno AQ 2:2007)
- Azoto
ammoniacale (UNI EN ISO 14911:2001)
- Torbidità
(APAT IRSA - CNR Metodo 2020 Man. 29/2003)
- Coliformi
totali (UNI EN ISO 9308-1:2002)
- Escherichia
Coli (UNI EN ISO 9308-1:2002)
Il prelievo
dei campioni da analizzare verrà effettuato da
nostro personale specializzato, rispettando
scrupolosamente tutte le procedure di
preparazione dei contenitori, le modalità di
prelievo e sterilizzazione, le modalità di
conservazione della catena del freddo ed i
tempi di consegna al laboratorio.
Per le
analisi la nostra società si avvarrà di
Laboratorio di analisi locale, di proprietà
pubblica, dotato di Certificazione Sistema di
Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e di
Accreditamento ACCREDIA.
La nostra
società consegnerà all'Amministrazione
Condominiale i referti, controfirmati dal
Responsabile del Laboratorio, comprovanti i
risultati delle analisi. Tali referti dovranno
essere conservati per il periodo di anni
cinque a cura dall'Amministrazione
Condominiale stessa. E' consigliata l'adozione
di un "Registro condominiale" di controllo
della qualità delle acque, con l'annotazione
dei risultati delle analisi effettuate.
In caso di
non conformità, i risultati saranno anticipati
telefonicamente nel più breve tempo possibile;
al verificarsi di tale eventualità,
l'Amministratore risulta tenuto ad adottare i
provvedimenti necessari a ristabilire i
requisiti di potabilità e ad informare i
consumatori interessati circa gli eventuali
comportamenti da adottare, eventualmente anche
su suggerimento della ASL competente
debitamente informata.
Avendo l'Art.
2, comma 1, lettera C, del Decreto 31/2001
(con l'integrazione prevista nel Decreto
27/2002) equiparato al "gestore del servizio
idrico integrato" "chiunque fornisca acqua
a terzi attraverso impianti idrici autonomi
o cisterne, fisse o mobili", occorre
tenere presente che l'Amministratore
condominiale risulta soggetto alle sanzioni
di cui all'Art. 19 del Decreto 31/2001,
variamente modulate a seconda della violazione
riscontrata: da un minimo di Euro 5.164,00
per il mancato mantenimento dei requisiti
fissati nell'Allegato I, ad un massimo di
Euro 61.974,00 qualora venga fornita
acqua che contenga microrganismi o parassiti o
altre sostanze in quantità o concentrazioni
tali da rappresentare un potenziale pericolo
per la salute umana.
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